Il bene immobile


Un bene immobile è un terreno, oppure un fabbricato o in genere una costruzione stabile, di qualunque materiale costituita, ovvero ogni combinazione di materiali di qualsiasi genere riuniti assieme, o saldamente connessi, in modo da formare un tutto omogeneo di forma particolare e prestabilita, atto all’uso cui la costruzione è destinata.
Nel linguaggio economico il termine assume il significato di bene che tende a mantenere invariato nel tempo il suo valore cioè non soggetto a svalutazione; in determinate situazioni economiche essi sarebbero quindi classificabili come beni rifugio; in realtà anche i beni immobili possono essere soggetti a svalutazione nel medio lungo-periodo specie in relazione a fenomeni di speculazione come accaduto nel caso della bolla speculativa sugli edifici privati negli Stati Uniti nel 2008.
Tuttavia in Italia storicamente, il bene immobile ha rappresentato e rappresenta ancora oggi, visto l’andamento del mercato interno, un bene rifugio.

Per la legge italiana, che distingue i beni in mobili e immobili, sono considerati immobili, per disposizione espressa dell’art. 812 del Codice civile italiano:
« il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. »

Tutti gli altri beni non ricompresi in questa elencazione sono da considerarsi beni mobili.
Un tempo la distinzione tra beni immobili e beni mobili rappresentava la summa divisio all’interno della categoria dei beni. Oggi a quella distinzione se ne akffiancano altre.
Gli immobili sono censiti in catasto, suddiviso in un catasto terreni (NCT, Nuovo Catasto terreni e in un catasto edilizio (il Catasto dei Fabbricati). I trasferimenti dei diritti connessi ai beni immobili sono obbligatoriamente registrati e le relative scritture sono trasmesse all’Agenzia del Territorio.
Da un punto di vista amministrativo, i terreni sono suddivisi in terreni agricoli e aree edificabili (o “fabbricabili”), mentre i fabbricati sono divisi nelle tipologie individuate dalle tabelle delle categorie catastali, che sono suddivise in:

Immobili a destinazione ordinaria

Immobili a destinazione speciale

Immobili a destinazione particolare