Contabilizzazione del calore


Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, approvato dal Governo il 30 giugno 2014, impone la termoregolazione in tutti gli edifici, stabilendo che gli impianti di riscaldamento centralizzati dovranno essere dotati di contabilizzatori installati, in tutta Italia, entro il 31 dicembre 2016.A decorrere da tale data, pertanto, condomini e singole unità immobiliari saranno obbligati a installare dispositivi specifici per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Si precisa che il nuovo testo approvato dal Governo non si sostituisce ai disposti regionali che, pertanto, conservano efficacia vincolante per i cittadini. Restano pertanto valide ed efficaci le determinazioni assunte da Lombardia e Piemonte che, già da tempo, hanno fissato, rispettivamente,i termini del 1° agosto 2014 e del 1° settembre 2014 per l’adozione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione. Nel merito, il testo del decreto prevede a carico dei condomini la cui fornitura energetica proviene da una rete di teleriscaldamento l’obbligo dell’installazione di dispositivi che, collegati ad apposite centraline di rilevamento, registrino e contabilizzino i consumi dei singoli palazzi. Anche le centrali termiche a servizio dei cosidetti super condomini dovranno rispettare la disposizione di legge contenuta nel decreto dell’efficienza energetica, a patto che ci sia una centrale termica che serva i diversi edifici che compongono la struttura condominiale.L’obbligo della contabilizzazione del calore vale anche per i singoli appartamenti, che dovranno dunque essere dotati di tali apparecchi per monitorare il consumo energetico per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria.Il condominio che non ripartisce le spese in conformità alle nuove disposizioni è soggetto aduna sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. Occorrerà pertanto che venga modificato il regolamento nella parte in cui disciplina la ripartizione delle spese del riscaldamento; eventuali delibere condominiali e le clausole del regolamento contrattuale in contrasto con la nuova norma devono ritenersi nulle.

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