Successioni ereditarie


Testamento, eredità, tutela eredi legittimi

Regolano il trasferimento dei diritti da un soggetto deceduto ai suoi successori (figli, coniuge, ascendenti, parenti diretti o collaterali). In relazione alla situazioni famigliare ed economico-patrimoniale del defunto, dell’esistenza o meno di un testamento, dalla forma e dalle clausole dello stesso, si determinano numerose diverse situazioni nelle quali è difficile districarsi senza la consulenza e l’assistenza professionale di un esperto.

La successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell’eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell’erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla data del decesso all’ufficio del Registro competente in base all’ultima residenza del deceduto. Sono esonerati dalla presentazione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e se il valore globale dell’asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 25.822,84 euro.

L’imposta di successione

L’imposta sulle successioni riguarda tutti i beni ed i diritti trasferiti per causa di morte ed è dovuta dagli eredi, dai legatari, dai beneficiari e da altri eventuali chiamati all’eredità. Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento dell’intera imposta, mentre i legatari sono tenuti al pagamento dell’imposta solo per la loro quota.

La voltura catastale

Se nell’eredità sono presenti immobili (terreni e fabbricati), entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, deve essere presentata agli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Territorio (catasto) la richiesta di voltura. La voltura ha la funzione di aggiornamento dei dati catastali sia riguardo ai soggetti proprietari sia riguardo alla misura del possesso.

 

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