A seguito del decreto «destinazione Italia» (il Dl 145/2013) dal 24 dicembre scorso non è più necessario allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari. L’obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso. In considerazione di ciò, è stata prevista una sanatoria per tutti coloro che abbiano stipulato un contratto dalla data del 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90 (di conversione del Dl 63/2013), che disponeva l’obbligo di allegare l’Ape a pena di nullità del contratto stesso: il contratto viene, infatti, sanato con il pagamento di una sanzione sostitutiva di quella della nullità in precedenza stabilita, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui la nullità sia già stata dichiarata dal giudice con sentenza passata in giudicato (articolo 1, comma 8, Dl 145/13). La sanatoria può essere richiesta da una delle parti del contratto o da un loro avente causa, così che il pagamento della sanzione impedisce qualsiasi eventuale postuma eccezione di nullità. Peraltro, potrebbe darsi benissimo che il contratto prosegua per mesi o anni senza che nessuno invochi la nullità, né chieda la sanatoria.
Resta fermo l’obbligo del locatore di informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, come indicato dal relativo attestato che deve essere messo a disposizione dell’inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene (articolo 6, comma 2, Dlgs 192/2005, così come modificato dalla legge 90/2013). L’adempimento dell’obbligo di informativa va documentato attraverso l’inserimento nel contratto di un’apposita clausola con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica del bene locato.
È sufficiente riportare nel contratto la dichiarazione dell’interessato di avere ricevuto le opportune informazioni, senza che sia necessario specificare nel dettaglio il tipo e la qualità delle stesse. Si tratta quindi di una semplice dichiarazione del conduttore di avere ricevuto, oltre che le informazioni, anche «la documentazione comprensiva dell’attestato» (nuovo articolo 6, comma 3, Dlgs 192/ 2005), da recepirsi nel corpo del contratto, non richiedendo la norma alcuna altra particolare formalità.