Ogni cambiamento nello stato di terreni, avvenuto per edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà, deve essere dichiarato in Catasto.
La dichiarazione, a carico dei titolari dei diritti reali o degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento, predisposto da un professionista tecnico abilitato (agrotecnici, architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari, periti edili).
I professionisti possono utilizzare il software Pregeo (PREtrattamento atti GEOmetrici) per compilare l’atto di aggiornamento catastale che può essere costituito da
- tipo frazionamento
- tipo mappale
- tipo frazionamento e tipo mappale
- tipo particellare.
L’Agenzia può effettuare i controlli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, notificate ai soggetti intestatari. Contro questo accertamento è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, secondo le modalità indicate nell’atto di accertamento notificato.
In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento di catasto fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo.